Per chi ha comprato casa con le agevolazioni “prima casa” e ha eseguito lavori agevolabili Superbonus, il termine non decorre sempre dalla data del rogito. In presenza della sospensione Covid, i 30 mesi partono dalla fine della sospensione, cioè dal 31 ottobre 2023.
Con la nota n. 230 del 3 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul coordinamento tra sospensione emergenziale e termine lungo “30 mesi” per il trasferimento della residenza in caso di immobili interessati da interventi agevolati.
Come funziona il bonus prima casa?
In condizioni ordinarie, chi acquista con i benefici “prima casa” deve trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi. Il termine sale a 30 mesi se l’immobile è stato oggetto di interventi agevolabili con il Superbonus.
L’Agenzia, con la citata Risposta n. 230/2025, chiarisce che – per gli acquisti avvenuti nel periodo coperto dalla sospensione Covid – il termine lungo non decorre dal rogito, ma dal 31 ottobre 2023 (fine della sospensione), con scadenza quindi al 30 aprile 2026.
Il fondamento normativo della sospensione è l’art. 3, comma 10-quinquies, della Legge Milleproroghe, che ha disposto la sospensione dei termini nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023.
Quali termini “prima casa” sono sospesi?
L’Agenzia conferma che la sospensione emergenziale ha riguardato tutti i termini essenziali per conservare i benefici “prima casa”, fra cui:
- 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune dell’immobile agevolato;
- 1 anno per acquistare un altro immobile se si vende quello agevolato entro cinque anni;
- 1 anno per vendere il precedente immobile acquistato con agevolazione “prima casa”.
La stessa logica si applica anche al termine lungo di 30 mesi per gli immobili interessati da interventi agevolabili Superbonus: anche tale termine è stato “congelato” e ha ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023.
Da quando decorrono i 30 mesi?
Per gli acquisti “prima casa” con lavori agevolabili Superbonus, il termine di 30 mesi si somma alla sospensione disposta in fase emergenziale, ripartendo dal 31 ottobre 2023. Ne deriva che, per gli atti rientranti nella sospensione, la scadenza per il trasferimento della residenza è fissata al 30 aprile 2026.
Per fare un esempio, se si è acquistato un immobile il 26 novembre 2021 con benefici “prima casa” e l’immobile è oggetto di interventi agevolabili Superbonus, l’acquirente dovrà trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 30 mesi a partire dal 31 ottobre 2023. In altri termini, la scadenza cade al 30 aprile 2026.